Visita idoneità sportiva non agonistica
Nel nostro poliambulatorio è possibile prenotare la visita per l’attestato di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica.
Il rilascio del certificato agonistico non è determinato dal livello professionale o semplicemente amatoriale con il quale un soggetto intenda praticare un determinato sport, ma dall’età anagrafica dell’aspirante, dal tipo di disciplina in cui si vuole cimentare oppure dal tipo di competizioni a cui vuole partecipare.
Visita idoneità sportiva
non agonistica
Chi deve fare il certificato?
gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario di lezione
coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti)
chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Visita NON AGONISTICA comprende:
- Visita Generale
- Anamnesi
- Esame obiettivo
- Elettrocardiogramma di base
Gli atleti di età maggiore di 40 anni (39 anni e sei mesi a norma dell’Atto di indirizzo della L.R. 35/2003 ) effettuano un test da sforzo non allo scalino, ma sul cicloergometro, perchè è scientificamente acquisito che al di là di questa soglia di età il test risulta maggiormente efficace per l’individuazione di patologie a rischio (ischemie, ecc.).
Nel novembre 2007 il Ministero della Salute, su proposta del CONI nazionale e con parere favorevole del Consiglio superiore di Sanità, ha abbassato a 35 anni il limite per l’esecuzione del Test da sforzo al cicloergometro invece che allo scalino per molte discipline.
Se durante la visita il medico ne ravvisi la necessità, sarà richiesta al diretto interessato l’effettuazione presso il nostro Istituto (a norma dell’Atto di indirizzo della L.R. 35/2003) od in un’altra struttura sanitaria accreditata a sua scelta di ulteriori esami clinici, nel rispetto dei protocolli e linee guida esistenti. Nel caso si verifichi un’incompletezza degli accertamenti previsti da D.M. 18.02.82 o nel caso di mancato rispetto degli adempimenti della normativa e trascorsi 60 giorni dall’inizio della procedura si procede al rigetto della richiesta di visita medica per la concessione della certificazione di idoneità sportiva agonistica, avvertendo l’interessato che in caso di nuova richiesta dovrà essere percorso di nuovo tutto l’iter amministrativo e sanitario previsto dalla normativa.(L.R.n° 35/2003 e Dec. G.R.T. n° 461 del 17.05.2004).